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Lo statuto

Libera associazione volontaria 

AMICI NEL MONDO 

Organizzazione di volontariato (0.d.V.) 

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Denominazione – Sede 

Art. 1 E’ costituita la libera associazione volontaria AMICI NEL MONDO – O.d.V. – con sede in Postal, via Stazione 37, operante nella Provincia di Bolzano. 

Principi animatori e scopi 

Art. 2 L’associazione non ha fini di lucro, non è segreta e si basa sui principi del volontariato, dell’altruismo e della fratellanza disinteressata. 

Pertanto essa si fonda: 

  1. a) sul disinteresse e sulla gratuità nello svolgimento dell’attività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona; 
  2. b) sull’esigenza di perseguire condizioni per la solidarietà indiscriminata, promuovendo ed operando per il benessere di tutti gli esseri viventi, per la pace e l’armonia fra tutti i popoli, prestando soccorso alle persone sofferenti senza alcuna distinzione di razza, religione, casta e nazionalità; 
  3. c) sulla disponibilità a forme di collaborazione con le strutture pubbliche e con le forze sociali operanti in sintonia con le finalità del volontariato. 
  4. d) E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. 

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Scopi 

Art. 3 – L’associazione si propone obiettivi altruistici, umanitari e di solidarietà nei confronti di tutti gli esseri umani, nel rispetto della loro identità, in particolare: 

  1. a) il servizio sociale per persone, famiglie e comunità bisognose e/o disabili; 
  2. b) il diritto all’educazione scolastica e sanitaria, 
  3. c) Il diritto alla salute. 

Attività 

Art. 4 – L’attività principale dell’associazione consiste nella cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni. 

pertanto per la realizzazione delle proprie attività, l’associazione svolge i seguenti tipi di intervento: 

  1. a) Cooperazione allo sviluppo, svolta a riconoscere la centralità della persona umana, perseguendo iniziative atte a sradicare la povertà e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni più disagiate. 
  2. b) Iniziative per la raccolta e la spedizione di cibo, vestiti, medicine ecc. per popolazioni bisognose; 
  3. c) assistenza in particolare ai bambini che vivono in condizioni familiari disagiate o non consone al proprio sviluppo fisico e mentale attraverso l’adozione a distanza, il sostegno scolastico, costruzione di scuole e pozzi. 
  4. d) sostegno per l’avvio di piccole attività nei Paesi in via di sviluppo. 
  5. e) svolgimento di attività diverse ai sensi dell’art, 6 del d.lgs 117/2017, previste dal direttivo, possono essere svolte secondarie e strumentali rispetto all’attività principale svolta nell’interesse generale. 

Ordinamento 

Art. 5 – L’Associazione sarà retta democraticamente mediante gli organi direttivi: assemblea generale dei soci, consiglio direttivo. 3 

Assemblea dei soci 

Art. 6 – L’Assemblea generale dei soci viene convocata almeno una volta all’anno, in base all’art. 25 del Terzo Settore, sono previste le seguenti competenze: 

a) – Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, 

b) – approva in sede ordinaria il bilancio annuale, 

c) – determina l’importo annuale della quota sociale, 

d) – delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 

e) – delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove 

azione di responsabilità nei loro confronti 

E’ previsto l’intervento della maggioranza assoluta degli associati (la metà + 1) favorevoli, per deliberare sui seguenti punti: 

f) – modifiche allo Statuto (es. cambio di Sede) 

g) – scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell’associazione. 

Consiglio Direttivo 

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e delibera a maggioranza dei suoi componenti. 

E’ composto dal presidente, dal vice-presidente, dal tesoriere, dal segretario e da almeno due consiglieri. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, e i membri possono essere rieletti. 

L’elezione per il rinnovo delle cariche avverrà ogni quadriennio, entro il mese di maggio. 

Tutti i soci maggiorenni sono eleggibili. 

Il Tesoriere è responsabile, unitamente al Presidente, dei rapporti economici con 4 

enti, ditte e privati ed amministra i fondi dell’Associazione, depositandoli fino alla loro utilizzazione per le finalità associative, presso Istituti di Credito, dietro indicazione del Consiglio Direttivo. 

Con Delibera del Consiglio direttivo è possibile prevedere il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso Comune. 

Delibera inoltre sulle attività diverse da svolgere per e in coerenza con il raggiungimento degli scopi dell’associazione come specificato al punto “E Attività”. 

Presidente 

Art. 8 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, anche in giudizio; in particolare: 

  1. a) controlla e stimola l’attività dell’Associazione nel perseguimento delle sue finalità. 
  2. b) presiede l’assemblea generale dei soci ed il consiglio direttivo. 
  3. c) Sostituisce nei casi d’urgenza, il consiglio esercitandone i poteri. 
  4. d) In caso di suo impedimento è sostituito dal Vice-presidente. 
  5. e) Svolge inoltre ogni altro compito demandatogli dalle disposizioni vigenti dello statuto. 

Il Segretario coadiuva il Presidente e cura la corrispondenza. 

I consiglieri, non rivestenti la qualifica di presidente, segretario o tesoriere, si occupano delle attività per le quali sono stati incaricati dal Consiglio e controllato l’attività del Tesoriere. 

Il consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. 

Dalle riunioni del consiglio viene redatto verbale dal Segretario, da sottoscriversi dallo stesso e dal Presidente. 5 

Soci 

Art. 9 L’ammissione di nuovi soci sarà accolta dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta, il numero non è limitato. 

In caso di diniego della domanda di ammissione, la decisione sarà motivata dal direttivo. 

Sono soci ordinari con diritto di voto e relativa consultazione dei libri sociali, su richiesta programmata entro il termine di 15 giorni, coloro che sono iscritti nel registro e che si impegnano a pagare la quota annuale di associazione, stabilita alla data odierna nella misura di 15 euro. 

Sono soci Onorari coloro il cui contributo economico all’associazione valga a legittimarne tale qualifica, a giudizio del consiglio direttivo, nonché alcuni missionari per il loro sostegno morale all’associazione. 

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. 

L’associazione svolge la propria attività avvalendosi delle prestazioni gratuite dei propri associati, per eventuali spese sostenute il rimborso è ammissibile solamente verso formale documentazione delle stesse. 

La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni o con provvedimento a maggioranza assoluta del consiglio direttivo, per comportamento contrastante con i principi e le finalità dell’Associazione. 

Amministrazione 

Art. 10 – LAssociazione terrà i seguenti libri sociali in formato cartaceo: 

  1. a) registro dei soci . 
  2. b) registro dei verbali del consiglio direttivo 
  3. c) registro dei verbali delle assemblee dei soci 
  4. d) registro dei soci volontari 
  5. e) registro dei volontari non soci 

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Finalità 

Art. 11 Il patrimonio sociale e le risorse economiche saranno costituiti da contributi volontari, quote soci, donazioni, lasciti e offerte di diversa natura. 

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è pertanto escluso lo scopo di lucro e il divieto di distribuzione del patrimonio e di utili e avanzi di gestione fra i soci; i mezzi dell’associazione saranno impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali. 

In caso di necessità il patrimonio dovrà essere devoluto nel rispetto della normativa vigente ad altri enti del terzo settore. 

Per tutto quanto non specificatamente previsto dallo statuto si applicano le norme previste dagli artt: 14 ss del Codice civile e dal Codice del terzo settore e in particolare quelle che riguardano le organizzazioni di volontariato. 

Statuto modificato i data 22 maggio 2019 

Aggiornato in base al d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore)